26 Novembre 2021

M2A Breaking News – Novembre 2021

La Francia emette un decreto sull’identificazione delle sostanze pericolose nei prodotti che generano rifiuti

 

Questo decreto prevede di informare i consumatori sulla presenza di sostanze chimiche “estremamente pericolose” nei prodotti venduti in Francia

Questo decreto identifica con l’articolo 1 le sostanze pericolose ai sensi dell’articolo L. 541-9-1 del codice dell’ambiente, la cui presenza nei prodotti che generano rifiuti deve essere oggetto di un’informazione al consumatore. Essa interviene nel quadro del regolamento (CE) n° 1907/2006 che prevede al suo articolo 33 che ogni consumatore possa richiedere a un fornitore di informarlo della presenza di sostanze pericolose, con una concentrazione superiore allo 0,1% p/p. La lista di tali sostanze cambia ogni sei mesi; all’8 luglio 2021, elencava 219 sostanze.

Queste 219 sostanze sono considerate prioritarie a livello europeo per la sostituzione sia in termini di utilizzo che di incorporazione negli articoli. Il regolamento (UE) n. 1272/2008 prevede obblighi relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, essendo l’etichettatura il principale veicolo di informazione per i consumatori.

 

Il Governatore della California firma una legge per limitare le richieste di riciclaggio

 

La legislazione delinea criteri specifici richiesti per i prodotti di consumo e gli imballaggi riciclabili.

Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato SB 343, Verità nell’Etichettatura dei Materiali Riciclabili. Questa legge ha lo scopo di ridurre la contaminazione del riciclaggio e la confusione del consumatore riguardo al riciclaggio.

Più specificamente, SB 343 dichiara che l’uso del “simbolo delle frecce che si inseguono”, il simbolo delle frecce che si inseguono che circonda un codice di identificazione della resina, o qualsiasi altro simbolo o dichiarazione che indica la riciclabilità, è ingannevole o fuorviante a meno che il prodotto o l’imballaggio sia considerato “riciclabile” (come discusso più avanti).

La legislazione delinea i criteri specifici richiesti per i prodotti di consumo e gli imballaggi per qualificarsi come “riciclabili”, compresi i seguenti per gli imballaggi in plastica in particolare:

L’imballaggio non include componenti, inchiostri, adesivi o etichette che impediscono la riciclabilità e l’imballaggio non è fatto di plastica o fibra che contenga sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFAS) sopra le 100 parti per milione o qualsiasi PFAS aggiunto intenzionalmente.