etichettatura imballaggi

09 Settembre 2021

Etichettatura imballaggi: facciamo chiarezza sul D.Lgs n.116

L’11 settembre 2020, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.116 del 03/09/2020 creando confusione tra i consumatori ed tra i produttori stessi per quanto concerne l’etichettatura degli imballaggi.

Cerchiamo di fare chiarezza. In sintesi:

  • Gli imballaggi destinati al canale B2B sono soggetti ad obbligo di codifica alfanumerica.
  • Per gli imballaggi neutri, utilizzati nel canale B2B, è sufficiente che il codice alfanumerico sia riportato sui documenti di trasporto.
  • L’obbligo di etichettatura per il canale B2C per il corretto conferimento in raccolta differenziata è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
  • Queste disposizioni devono ritenersi valide ed obbligatorie solo per gli imballaggi prodotti o importati in Italia.

Vediamo nello specifico i paragrafi del Decreto per l’etichettatura degli imballaggi:

Il D.Lgs 116/2020 recepisce la Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e modifica il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

In particolare, il primo paragrafo dell’art.5 si rivolge esclusivamente al canale B2C. L’entrata in vigore dello stesso è stata prorogata al 01 gennaio 2022 tramite il DL n.183 del 31/12/2020 (Milleproroghe).

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi…”

Il secondo paragrafo è applicabile sia al canale B2C che al canale B2B. Non vi è stata alcuna proroga riguardante l’entrata in vigore.

“…I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

La Decisione 97/129/CE indica altresì il sistema di numerazione e le abbreviazioni obbligatorie applicabili.

È importante sottolineare che non si tratta di una normativa di prodotto bensì di fine vita degli imballaggi: l’obiettivo del legislatore è stato quello di orientare il consumatore al corretto recupero dell’imballaggio stesso.

Qual è la codifica obbligatoria applicabile dei materiali di imballaggio?

La codifica obbligatoria applicabile è esclusivamente quella alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.

In base al testo normativo, l’obbligo di codifica dei materiali è espressamente in capo ai produttori, così come definiti dall’art.218, c.1, lettera r), del D.Lgs 152/06 “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e gli importatori vuoti e di materiali di imballaggio”.

La codifica alfanumerica va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo (es. tappo della bottiglia); quando ciò non è possibile, secondo le linee guida CONAI, le etichette possono essere apposte sul corpo principale del sistema di imballo, sull’etichetta oppure su un’altra componente che permetta una facile visione delle informazioni da parte del consumatore finale.

Per quanto riguarda gli imballaggi composti, cioè quegli imballaggi costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, vi sono due casistiche:

  • Peso del materiale secondario > 5% p/p – la codifica applicabile è indicata dall’Allegato VII, in funzione della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondario/i;
  • Peso del materiale < 5% p/p – l’imballaggio è considerato mono-materiale perciò si applicano gli Allegati da I a VI.

A questo sistema obbligatorio di codifica si sovrappongono una serie di sistemi di etichettatura volontari come, ad esempio, CEN REPORT CR 14311:2013 o ASTM (RIC). L’applicazione errata dei simboli previsti dai sistemi di etichettatura volontari può essere considerata come pratica di greenwashing e quindi sanzionata in quanto pubblicità ingannevole.

Vi segnaliamo che il CONAI ha messo a disposizione un portale per aiutare il produttore nella corretta codifica dell’ imballaggio, clicca qui per collegarsi alla piattaforma.

Quali sono le sanzioni se non si rispetta la corretta etichettatura degli imballaggi?

L’ art.261 comma 3 del Dlgs 152/2006 prevede una disciplina sanzionatoria applicabile a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti, sia che il soggetto sia produttore sia che si tratti di un distributore o di un utilizzatore lungo la catena.

“Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro a chiunque immetta sul mercato imballaggi primi dei requisiti di etichettatura.”

Si segnala che la sanzione, essendo di natura amministrativa, non è di tipo forfettario bensì moltiplicabile per il numero di imballaggi non conformi rilevati; per esempio, se l’ente di vigilanza (il quale ad oggi non è ancora stato individuato) dovesse rilevare n.1000 imballaggi del prodotto A non conformi e n.1000 imballaggi del prodotto B non conformi, non vi sarebbe una sanzione per il prodotto A ed una per il prodotto B bensì la stessa sarebbe moltiplicata per i 2000 pezzi non conformi.

La normativa è applicabile anche all’estero?

No, il D.Lgs 116/2020 è applicabile esclusivamente per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.

È stato previsto un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte?

La Legge n.69 del 21/05/2021 ha previsto la sospensione fino al 31/12/2021 dell’art.219 comma 5 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e la commercializzazione degli imballaggi non codificati fino ad esaurimento scorte.

In caso di imballaggi neutri, dove deve essere riportata la codifica?

Il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) ha pubblicato il 17/05/2021 la circolare n. 0052445 con la quale si chiarisce che, per gli imballaggi neutri, “si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri componenti esterni, anche digitali.”