rintracciabilità

01 Aprile 2022

RINTRACCIABILITÀ MOCA APPLICATA ALL’ACCIAIO INOSSIDABILE

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 nasce dall’esigenza di armonizzare a livello europeo la normativa riguardante i Materiali e gli Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti (MOCA) al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori.
L’articolo 2 del Regolamento quadro chiarisce agli operatori economici che producono o commercializzano MOCA che per “rintracciabilità” s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione. A livello pratico, significa che ogni attore della catena produttiva, a partire dal fornitore di materia prima fino ad arrivare al commerciante al dettaglio, ha l’onere di disporre di sistemi, procedure e documentazione che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti (art.17).

LA RINTRACCIABILITÀ PARTE DALLA MATERIA PRIMA:
I DOCUMENTI DI CONTROLLO

La rintracciabilità parte quindi a monte, fin dal cuore pulsante delle acciaierie.
La norma EN 10204:2005 “Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo[1] specifica i differenti tipi di documenti di controllo forniti al committente, in accordo con i requisiti dell’ordine, per la consegna di prodotti metallici quali lamiere, fogli, barre, forgiati, getti, indipendentemente dal loro metodo di produzione.

Attraverso i documenti di controllo infatti, il fabbricante fornisce le garanzie che il prodotto corrisponda ai requisiti tecnici così come stabiliti all’interno dell’ordine. La norma stessa, inoltre, per quanto riguarda i contenuti specifici dei documenti di controllo dei prodotti in acciaio, oltre che alle specifiche di prodotto rimanda alla disposizione EN 10168.

I documenti possono essere redatti sulla base di un controllo non specifico oppure specifico.
Nel primo caso il controllo viene effettuato dal fabbricante sulla base di proprie procedure interne utilizzando un campione di prodotto che non corrisponde necessariamente al lotto fornito. A questa categoria appartengono la Dichiarazione di conformità all’ordine “tipo 2.1” ed il Rapporto di prova “tipo 2.2”.

Nel secondo caso invece, il controllo viene effettuato dal fabbricante prima della consegna sul lotto effettivamente fornito in conformità alla specifica di prodotto. A questa categoria appartengono il Certificato di controllo “tipo 3.1”, il quale deve essere validato dal rappresentante del fabbricante autorizzato per il controllo ed il Certificato di controllo “tipo 3.2”, tendenzialmente utilizzato nel caso di esigenze particolari e preparato in sinergia dal rappresentante del fabbricante e dal rappresentante del committente autorizzato per il controllo o, in alternativa, dall’ispettore designato dai regolamenti ufficiali.

Indipendentemente dalla tipologia, il documento di controllo deve contenere la dichiarazione di conformità all’ordine, la quale vincola il produttore al rispetto del contratto anche nel caso in cui i valori chimici e meccanici non siano riportati esplicitamente.

Al fine di garantire la rintracciabilità lungo la filiera, l’intermediario ha il dovere di trasmettere ai propri clienti un originale o una copia dei documenti di controllo forniti dal fabbricante senza intervenire con alcuna alterazione.

Infine, il cliente ha l’obbligo di richiedere e conservare i documenti di controllo relativi ad ogni fornitura.

MORI 2A GARANTISCE LA RINTRACCIABILITÀ ED IL CONTROLLO DELL’ACCIAIO INOSSIDABILE

All’interno del nostro processo produttivo utilizziamo un Sistema di Gestione della qualità strutturato ed efficace: ai nostri fornitori viene infatti richiesto, tramite il documento “Specifiche di fornitura – materia prima acciaio”, di fornire per ogni lotto di ogni commessa il Certificato di controllo “tipo 3.1” correttamente redatto secondo la norma EN 10204:2005.

 

[1] La norma deve essere utilizzata congiuntamente alle specifiche di prodotto come, per esempio, le disposizioni EN 10088-2, EN 10088-3, EN 10217-7 ed altre.