DIRETTIVA SUP

11 Gennaio 2022

DIRETTIVA SUP E PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO

Lo scorso 30 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo del D.Lgs. n.196 del 08/11/2021 con oggetto l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”. Il Decreto recepisce quindi la Direttiva (UE) 2019/904, conosciuta anche come Direttiva SUP (Single Use Plastic), la quale è stata approvata in attuazione della Strategia europea sulla plastica, presentata dalla Commissione europea a gennaio 2018.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo è prevista per il 14 gennaio 2022. 

QUALI SONO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI CHE PREVEDE LA DIRETTIVA SUP?

RIDUZIONE AL CONSUMO

L’allegato PARTE A, con riferimento all’art.4, presenta i criteri di identificazione dei i prodotti in plastica monouso[1] per i quali è prevista una riduzione del consumo.

ARTICOLI CON RESTRIZIONI

È vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso così come elencati nella PARTE B e dei prodotti di plastica oxo-degradabile a partire dal 14 gennaio 2022.

Non rientrano nel divieto i prodotti realizzati con materiale biodegradabile e compostabile certificato UNI EN 13432 o UNI EN 14995 con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%. Dal 01 gennaio 2024 la percentuale di materia prima rinnovabile dovrà essere superiore al 60%.

Un’ulteriore eccezione è prevista nel caso in cui non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili (per tutte le altre eccezioni in essere si veda l’art.5, commi a-f).

SANZIONI (art.14): sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

MARCATURA

Per i prodotti di plastica monouso indicati nella PARTE D è prevista una marcatura da applicare sull’imballaggio o sul prodotto stesso secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

La marcatura ha le finalità di informare i consumatori non solo sulla presenza stessa di plastica nel prodotto ma anche sulle modalità di gestione e smaltimento dello stesso.

SANZIONI (art.14): sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

I produttori sono tenuti a coprire i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei loro rifiuti, nonché i costi per la pulizia dei rifiuti e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione per il pubblico.

SANZIONI (art.14): sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.

 

[1] L’articolo 3 definisce chiaramente come “prodotto in plastica monouso” un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chiaramente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.